1. Le associazioni e le organizzazioni delle donne iscritte all'Albo che intendono chiedere di partecipare alla distribuzione dei fondi di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, come da ultimo modificata dall'articolo 4 della presente legge, devono farne richiesta, entro il mese di gennaio di ogni anno, al comitato di gestione dell'Albo di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Alla domanda di cui al comma 1 devono essere allegati:
a) l'indicazione delle attività e il piano di intervento per i quali si chiedono i finanziamenti;
b) l'indicazione dei tempi di attuazione;
c) il piano economico.
3. Il comitato di gestione dell'Albo valuta entro il 15 marzo di ogni anno, anche in base agli effettivi finanziamenti ottenuti e a disposizione, le richieste pervenute ai sensi del comma 1 e definisce il