Art. 5.

      1. Le associazioni e le organizzazioni delle donne iscritte all'Albo che intendono chiedere di partecipare alla distribuzione dei fondi di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, come da ultimo modificata dall'articolo 4 della presente legge, devono farne richiesta, entro il mese di gennaio di ogni anno, al comitato di gestione dell'Albo di cui all'articolo 3, comma 1.
      2. Alla domanda di cui al comma 1 devono essere allegati:

          a) l'indicazione delle attività e il piano di intervento per i quali si chiedono i finanziamenti;

          b) l'indicazione dei tempi di attuazione;

          c) il piano economico.

      3. Il comitato di gestione dell'Albo valuta entro il 15 marzo di ogni anno, anche in base agli effettivi finanziamenti ottenuti e a disposizione, le richieste pervenute ai sensi del comma 1 e definisce il

 

Pag. 6

piano di distribuzione del finanziamento stesso.
      4. Le deliberazioni di cui al comma 3 sono comunicate entro sette giorni, e prima della effettiva assegnazione dei fondi, a tutte le associazioni e le organizzazioni iscritte all'Albo.
      5. Nei sette giorni successivi al termine di cui al comma 4 può essere presentato ricorso motivato al comitato di gestione dell'Albo da parte di coloro che, pur avendone fatto richiesta, non sono stati fatti oggetto di finanziamento.
      6. Il comitato di gestione nei sette giorni successivi al termine di cui al comma 5 decide sugli eventuali ricorsi di cui al medesimo comma, motivando la decisione.